Regolamento
Art. 115
Sospensione per invio a giudizio.
In vigore dal 20 dic 1929
I sottufficiali, militi scelti e militi contro i quali sia emesso mandato di cattura, o che siano arrestati in flagranza di reato e rinviati a giudizio, sono di diritto sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga.
In tutti i casi in cui contro i medesimi sia iniziato procedimento penale, essi possono parimenti essere sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga, come pure possono esserlo immediatamente, salvo regolare procedimento disciplinare, quando per la gravità dei fatti loro imputati appaiano passibili della espulsione dal Corpo.
A colui che è sospeso dallo stipendio o paga od alla famiglia di lui può essere corrisposto l'assegno alimentare di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-115