Regolamento
Art. 111
Ricorso contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni.
In vigore dal 20 dic 1929
Contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni, è ammesso il ricorso per via gerarchica entro 15 giorni dalla data della notificazione, e secondo le prescrizioni in vigore per il Regio esercito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-111