Regolamento

Art. 111

Ricorso contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni.

In vigore dal 20 dic 1929
Contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni, è ammesso il ricorso per via gerarchica entro 15 giorni dalla data della notificazione, e secondo le prescrizioni in vigore per il Regio esercito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-111

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