Regolamento

Art. 108

Quando è inflitta la retrocessione.

In vigore dal 20 dic 1929
Il sottufficiale o milite scelto retrocesso passa nel ruolo del grado inferiore, nel quale viene ad occupare il primo posto, e percepisce in tal grado la paga e lo stipendio massimo da lui percepiti prima della promozione. La retrocessione può essere inflitta nel caso di recidiva, entro sei mesi, nelle mancanze elencate nel precedente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-108

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