Regolamento
Art. 104
Sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni. Quando è inflitta.
In vigore dal 20 dic 1929
Sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni.
Quando è inflitta.
La sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni non esonera dal servizio e produce perdita d'anzianità.
Può essere inflitta:
a) per recidiva entro tre mesi in una mancanza per la quale fu inflitta la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;
b) per ubriachezza abituale;
c) per relazioni indecorose;
d) per il vizio del giuoco;
e) per il ritardo non giustificato nella presentazione all'autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o della consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;
f) per debiti contratti con imprenditori di tagli o con contravventori o con altre persone che hanno relazioni di affari con l'Amministrazione forestale;
g) per la vendita od il cambio del cavallo di servizio senza autorizzazione; ovvero per la concessione dell'uso, anche temporaneo, del cavallo medesimo, salvo in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale, quando il fatto costituisca reato;
h) per lo smarrimento del martello forestale, imputabile a negligenza;
i) per maggiore gravità delle mancanze indicate nel precedente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-104