Regolamento

Art. 104

Sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni. Quando è inflitta.

In vigore dal 20 dic 1929
Sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni. Quando è inflitta. La sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni non esonera dal servizio e produce perdita d'anzianità. Può essere inflitta: a) per recidiva entro tre mesi in una mancanza per la quale fu inflitta la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni; b) per ubriachezza abituale; c) per relazioni indecorose; d) per il vizio del giuoco; e) per il ritardo non giustificato nella presentazione all'autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o della consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio; f) per debiti contratti con imprenditori di tagli o con contravventori o con altre persone che hanno relazioni di affari con l'Amministrazione forestale; g) per la vendita od il cambio del cavallo di servizio senza autorizzazione; ovvero per la concessione dell'uso, anche temporaneo, del cavallo medesimo, salvo in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale, quando il fatto costituisca reato; h) per lo smarrimento del martello forestale, imputabile a negligenza; i) per maggiore gravità delle mancanze indicate nel precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-104

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