Regolamento
Art. 105
Espulsione.
In vigore dal 20 dic 1929
Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione:
a) per essere caduto in contravvenzione forestale;
b) per essersi reso responsabile di contrabbando;
c) per accuse calunniose contro i superiori;
d) per la richiesta ed accettazione di mancie, retribuzione o compensi per qualsiasi ragione;
e) per l'accettazione di regali o per aver conseguito vantaggi in compenso di servizi disposti dall'autorità superiore nell'interesse di privati, fatta eccezione per il vitto ed alloggio nei casi di assoluta necessità;
f) per la compilazione della tabella itineraria non conforme al servizio effettivamente eseguito;
g) per la riscossione di indennità fatta direttamente dagli interessati;
h) per la riscossione di indennità accreditate con esposizione di dati di fatto non conformi al vero o comunque in tutto od in parte non dovute;
i) per l'incorreggibilità nelle mancanze alla disciplina ed ai doveri di servizio, dimostrata da punizioni già subite;
l) per mancanza contro l'onore o per mancanza che dimostri difetto di senso morale o che sia tale da compromettere il decoro della Milizia;
m) per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione;
n) per uso doloso del proprio martello o consegna del medesimo ad altri per scopo delittuoso, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale;
o) per manifestazioni, comunque compiute, per le quali il sottufficiale, milite scelto o milite non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si sia posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;
p) per maggiore gravità delle mancanze contemplate nell'articolo precedente.
L'espulsione è disposta con decreto Ministeriale, su conforme parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-105