Regolamento
Art. 103
Sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni. Quando è inflitta.
In vigore dal 20 dic 1929
La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni non esonera dal servizio e non produce perdita di anzianità.
Può essere inflitta:
a) per recidiva entro tre mesi in mancanza per la quale fu inflitta la censura;
b) per abituale negligenza in servizio;
c) per poca cura della persona e dell'uniforme;
d) per poca cura nella conservazione delle armi e nel governo del cavallo;
e) per essersi procurate raccomandazioni;
f) per abituale frequenza di spacci di bevande alcooliche e per l'abuso delle medesime;
g) per aver altercato con i compagni ovvero per aver usato modi inurbani e sconvenienti verso il pubblico;
h) per l'invio di domande o reclami senza l'osservanza della via gerarchica;
i) per l'uso non autorizzato dell'abito civile;
l) per aver contratto debiti indecorosi;
m) per indebite osservazioni fatte in servizio;
n) per deviamento senza giustificato motivo dell'itinerario di servizio prescritto;
o) per aver prestato o costretto dipendenti a prestare opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale nel caso che il fatto costituisca reato);
p) per l'esercizio della caccia o della pesca in ogni tempo;
q) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di abusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-103