Regolamento

Art. 103

Sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni. Quando è inflitta.

In vigore dal 20 dic 1929
La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni non esonera dal servizio e non produce perdita di anzianità. Può essere inflitta: a) per recidiva entro tre mesi in mancanza per la quale fu inflitta la censura; b) per abituale negligenza in servizio; c) per poca cura della persona e dell'uniforme; d) per poca cura nella conservazione delle armi e nel governo del cavallo; e) per essersi procurate raccomandazioni; f) per abituale frequenza di spacci di bevande alcooliche e per l'abuso delle medesime; g) per aver altercato con i compagni ovvero per aver usato modi inurbani e sconvenienti verso il pubblico; h) per l'invio di domande o reclami senza l'osservanza della via gerarchica; i) per l'uso non autorizzato dell'abito civile; l) per aver contratto debiti indecorosi; m) per indebite osservazioni fatte in servizio; n) per deviamento senza giustificato motivo dell'itinerario di servizio prescritto; o) per aver prestato o costretto dipendenti a prestare opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale nel caso che il fatto costituisca reato); p) per l'esercizio della caccia o della pesca in ogni tempo; q) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di abusi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-103

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