Regolamento

Art. 99

Martelli forestali.

In vigore dal 20 dic 1929
I martelli forestali sono di proprietà dello Stato, e possono essere dati in consegna ai soli sottufficiali ed usati da questi solo in seguito ad autorizzazione da concedersi volta per volta dal comandante diretto che abbia grado di ufficiale. I militi non possono usare il martello forestale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-99

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