Regolamento

Art. 100

Punizioni.

In vigore dal 20 dic 1929
Oltre alle sanzioni disciplinari di cui all' del presente regolamento, possono essere applicate ai sottufficiali, militi scelti e militi le seguenti punizioni, eventualmente sussidiarie a quelle richiamate dal citato articolo: 1° la censura; 2° la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni; 3° la sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni, con perdita di anzianità ai fini degli aumenti periodici; 4° la sospensione dal grado da 3 a 6 mesi, per i sottufficiali e militi scelti; 5° la retrocessione, per i sottufficiali e militi scelti; 6° l'espulsione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-100

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