Regolamento
Art. 100
Punizioni.
In vigore dal 20 dic 1929
Oltre alle sanzioni disciplinari di cui all' del presente regolamento, possono essere applicate ai sottufficiali, militi scelti e militi le seguenti punizioni, eventualmente sussidiarie a quelle richiamate dal citato articolo:
1° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;
3° la sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni, con perdita di anzianità ai fini degli aumenti periodici;
4° la sospensione dal grado da 3 a 6 mesi, per i sottufficiali e militi scelti;
5° la retrocessione, per i sottufficiali e militi scelti;
6° l'espulsione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-100