Regolamento

Art. 98

Trasferimenti.

In vigore dal 20 dic 1929
I trasferimenti dei sottufficiali, militi scelti e militi sono effettuati, con disposizioni del Comando Gruppo, su proposta dei comandanti di legione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-98

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