Regolamento
Art. 96
Licenze.
In vigore dal 20 dic 1929
Le brevi licenze al predetto personale sono concesse dai comandanti di reparti che abbiano grado di ufficiale.
Le licenze ordinarie e straordinarie sono concesse dal comandante di legione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-96