Regolamento

Art. 92

Rapporti informativi.

In vigore dal 20 dic 1929
I comandanti di coorte e legione hanno facoltà di compilare in qualunque momento appositi rapporti informativi per mettere in rilievo speciali servizi resi dai propri dipendenti o singolari deficienze che meritino di essere segnalate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-92

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