Regolamento

Art. 90

Visite dopo le punizioni.

In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali puniti di arresti dal superiore risiedente in altra località, sono dispensati, salvo ordini in contrario, dalla visita di dovere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-90

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