Regolamento›Titolo III
Art. 86
Residenza.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, esclusi in massima gli ufficiali superiori, non possono essere assegnati a residenze dislocate nella Provincia di cui fa parte il Comune di origine e non possono chiedere il trasferimento da una ad altra sede se non dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella stessa sede.
Inoltre, non possono di massima risiedere nel Comune di provenienza della moglie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-86