Regolamento

Art. 83

Rinuncia all'avanzamento.

In vigore dal 20 dic 1929
I sottufficiali, militi scelti e militi possono, qualora lo credano, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento senza bisogno di motivarla. La rinuncia s'intende sempre fatta per il solo anno al quale si riferisce il quadro in corso di compilazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-83

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