Regolamento
Art. 83
Rinuncia all'avanzamento.
In vigore dal 20 dic 1929
I sottufficiali, militi scelti e militi possono, qualora lo credano, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento senza bisogno di motivarla.
La rinuncia s'intende sempre fatta per il solo anno al quale si riferisce il quadro in corso di compilazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-83