Regolamento
Art. 80
Avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore.
In vigore dal 20 dic 1929
L'avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore avrà luogo esclusivamente a scelta.
I marescialli ed i marescialli capi sono scrutinati per l'avanzamento a scelta e promossi appena vengano a trovarsi compresi nel 1° quarto e nel 1° terzo del rispettivo ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-80