Regolamento

Art. 80

Avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore.

In vigore dal 20 dic 1929
L'avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore avrà luogo esclusivamente a scelta. I marescialli ed i marescialli capi sono scrutinati per l'avanzamento a scelta e promossi appena vengano a trovarsi compresi nel 1° quarto e nel 1° terzo del rispettivo ruolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-80

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