Regolamento
Art. 78
Avanzamento a brigadiere.
In vigore dal 20 dic 1929
L'avanzamento dei vice brigadieri a brigadieri avrà luogo per 2/3 ad anzianità ed 1/3 a scelta.
Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta i vice brigadieri che si trovino compresi nel primo terzo del proprio ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-78