Regolamento

Art. 79

Avanzamento a maresciallo.

In vigore dal 20 dic 1929
L'avanzamento dei brigadieri a marescialli avrà luogo per 2/3 ad anzianità ed 1/3 a scelta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-79

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