Regolamento
Art. 84
Permanenza minima nei gradi.
In vigore dal 20 dic 1929
La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:
4 anni per i militi;
2 anni per i militi scelti;
1 anno per i vice brigadieri;
2 anni per i brigadieri ed i marescialli dei vari gradi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-84