Regolamento

Art. 84

Permanenza minima nei gradi.

In vigore dal 20 dic 1929
La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire la promozione al grado superiore è di: 4 anni per i militi; 2 anni per i militi scelti; 1 anno per i vice brigadieri; 2 anni per i brigadieri ed i marescialli dei vari gradi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-84

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