Regolamento›Titolo III
Art. 87
Incompatibilità.
In vigore dal 20 dic 1929
Con la qualità di appartenente alla Milizia nazionale forestale è incompatibile qualsiasi altro impiego privato o pubblico, l'esercizio di qualunque professione o mestiere, commercio od industria e qualsiasi occupazione estranea ai doveri d'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-87