Regolamento

Art. 77

Condizioni per essere ammessi alla Scuola sottufficiali.

In vigore dal 20 dic 1929
Saranno ammessi a frequentare la Scuola allievi sottufficiali i militi scelti e militi che ne facciano domanda, che abbiano compiuto almeno la prima ferma di tre anni nella Milizia nazionale forestale e che siano dichiarati idonei dal comandante la legione ed abbiano superato particolari prove da stabilirsi dal Comando Gruppo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-77

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