Regolamento

Art. 97

Matrimonio.

In vigore dal 20 dic 1929
Ai sottufficiali, militi scelti e militi può essere accordato il permesso di matrimonio dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, semprechè abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e serbato buona condotta
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-97

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