Regolamento
Art. 101
Da chi sono inflitte le punizioni.
In vigore dal 20 dic 1929
La censura può essere inflitta da tutti i superiori ufficiali. La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni può essere inflitta:
dal comandante del Gruppo, fino alla durata massima;
dal comandante di legione, fino a 15 giorni;
dal comandante di coorte, fino a 10 giorni;
dal comandante di centuria, fino a 5 giorni.
Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni possono essere applicate soltanto previo parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N., e sono inflitte con decreto Ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-101