Regolamento

Art. 101

Da chi sono inflitte le punizioni.

In vigore dal 20 dic 1929
La censura può essere inflitta da tutti i superiori ufficiali. La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni può essere inflitta: dal comandante del Gruppo, fino alla durata massima; dal comandante di legione, fino a 15 giorni; dal comandante di coorte, fino a 10 giorni; dal comandante di centuria, fino a 5 giorni. Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni possono essere applicate soltanto previo parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N., e sono inflitte con decreto Ministeriale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-101

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