Regolamento

Art. 106

Espulsione di diritto.

In vigore dal 20 dic 1929
Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione di diritto per qualsiasi condanna che a tenore del Codice penale militare importi la pena della degradazione o della reclusione militare superiore ai tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-106

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