Regolamento
Art. 109
Norme relative alle punizioni.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli atti riguardanti le punizioni sono subito inviati, per via gerarchica, al Comando Gruppo legioni, il quale, nel caso di sospensione dallo stipendio o paga, promuove il decreto Ministeriale per la relativa ritenuta.
I decreti contenenti le punizioni disciplinari devono essere motivati; di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato.
Di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio, nei registri matricolari e nel libretto personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-109