Regolamento

Art. 107

Quando è inflitta la sospensione.

In vigore dal 20 dic 1929
Durante la sospensione dal grado, il punito compie le funzioni e percepisce lo stipendio del grado inferiore. La sospensione dal grado può essere inflitta: a) per omesso rapporto sulle mancanze dei dipendenti; b) per abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette; c) per parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e per qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti; d) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina; e) per debiti contratti con i dipendenti; f) per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-107

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