Regolamento
Art. 107
Quando è inflitta la sospensione.
In vigore dal 20 dic 1929
Durante la sospensione dal grado, il punito compie le funzioni e percepisce lo stipendio del grado inferiore.
La sospensione dal grado può essere inflitta:
a) per omesso rapporto sulle mancanze dei dipendenti;
b) per abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette;
c) per parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e per qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
d) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
e) per debiti contratti con i dipendenti;
f) per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-107