Regolamento›Titolo IV
Art. 120
Competenze degli ufficiali.
In vigore dal 20 dic 1929
Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono dovuti in ogni tempo tutti gli assegni e le competenze ordinarie ed eventuali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali nella tesa misura e con le stesse modalità di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennità militare speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-120