Regolamento›Titolo IV
Art. 122
Indennità varie ai sottufficiali, militi scelti e militi.
In vigore dal 1 lug 1948
Oltre gli stipendi e le paghe stabilite nel precedente articolo, spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità di corresponsione stabilite per i corrispondenti gradi dell'Arma dei Reali carabinieri, ai marescialli, brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale:
a) il supplemento di servizio attivo;
b) l'aggiunta di famiglia;
c) l'indennità di rafferma;
d) l'indennità mensile d'alloggio, nella stessa misura che si corrisponde ai sottufficiali ed appuntati ammogliati dei Reali carabinieri;
e) l'indennità di servizio in zona debitamente riconosciuta malarica, quando il sottufficiale, milite scelto o milite risieda in essa abitualmente;
f) l'indennità militare e l'aumento alla stessa (per i sottufficiali) nella misura minima e con le modalità stabilite dall' del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.
L'indennità di cui alla precedente lettera d) è stabilita, per i militi ammogliati, nella misura di L. 75 mensili.
Ai sottufficiali, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono d'alloggio in locali demaniali, è corrisposta l'indennità d'alloggio di L. 50 mensili.
Ai militi reclutati mediante pubblici concorsi posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, è dovuta un'indennità complementare in aggiunta alla paga, ai sensi del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n, 2627.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Sono altresi' soppresse le indennita' di cui all'art. 122, lettere c) ed e) del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e ogni altra indennita' eventuale da qualsiasi disposizione prevista, ad eccezione di quelle che in dipendenza di speciali oneri potranno essere confermate nel regolamento da emanarsi in base all'art. 29 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-122