Regolamento›Titolo IV
Art. 126
Indennità per servizio di pubblica sicurezza.
In vigore dal 20 dic 1929
Quando gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, richiesti dall'autorità politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione delle indennità per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-126