RegolamentoTitolo IV

Art. 126

Indennità per servizio di pubblica sicurezza.

In vigore dal 20 dic 1929
Quando gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, richiesti dall'autorità politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione delle indennità per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-126

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