Regolamento›Titolo IV
Art. 121
Competenze dei sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi.
In vigore dal 20 dic 1929
Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri e vice brigadieri, militi scelti e militi sono in ogni tempo dovuti gli stipendi e le paghe nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.
Agli allievi militi spetta la sola paga di L. 10.50.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-121