Art. 117 · Sospensione per espiazione di pena.
Regolamento

Art. 117

101 / 162

Sospensione per espiazione di pena.

In vigore dal 20 dic 1929
Il sottufficiale, milite scelto o milite condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia passibile di espulsione, è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio o paga, finché non abbia scontato la pena. Alla famiglia sarà corrisposto l'assegno alimentare nella misura stabilita dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-117