Regolamento
Art. 133
Rinnovazione oggetti di corredo ed equipaggiamento.
In vigore dal 20 dic 1929
Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali e della truppa sono a carico degli agenti medesimi.
Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, sia rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-133