Regolamento
Art. 138
Vincolo verso l'Amministrazione.
In vigore dal 20 dic 1929
Il cavallo di servizio acquistato con il concorso dell'Amministrazione rimane vincolato a favore di questa per cinque anni, sia pel servizio come per le somme concesse.
L'agente non può venderlo nè disfarsene in alcun modo senza il consenso del Comando Gruppo, che potrà accordarlo soltanto previe garanzie della restituzione dell'eventuale residuo delle somme concesse all'agente a titolo di sussidio e di anticipazione.
La somma concessa come anticipazione per l'acquisto del cavallo di servizio dovrà essere rimborsata all'Amministrazione in 30 rate mensili uguali, da trattenersi sulla paga dell'agente.
Qualora, per qualsiasi motivo, l'agente cessasse dal servizio a cavallo prima dei cinque anni, l'Amministrazione si rivarrà, sul valore del cavallo, tanto della somma concessa a titolo di concorso, diminuita di tanti sessantesimi per quanti mesi di servizio abbia fatto il cavallo, considerando intero il mese cominciato, quanto di quella accordata come anticipazione.
Se il servizio a cavallo cessasse dopo compiuti 5 anni, l'Amministrazione si rivarrà soltanto dell'eventuale residuo della somma concessa come anticipazione.
Quando sia stato estinto totalmente il debito per la somma avuta come anticipazione, il cavallo rimane di proprietà dell'agente, rimanendo sempre all'Amministrazione il diritto di preferenza per l'acquisto in caso di vendita debitamente autorizzata dal Comando Gruppo legioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-138