Regolamento

Art. 135

Acquisto del cavallo.

In vigore dal 20 dic 1929
Gli agenti a cavallo provvedono per proprio conto all'acquisto del cavallo di servizio e della bardatura di prescrizione, in tutto simile a quella dei Reali carabinieri, nonché alle spese di cura e di ferratura ed a quelle di manutenzione della bardatura. L'acquisto deve effettuarsi previa autorizzazione del Comando Gruppo legioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-135

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