Regolamento
Art. 9
In vigore dal 13 lug 1929
Per qualunque riscossione i capi degli archivi devono rilasciare quietanza tratta dal bollettario a madre e figlia che, munito del bollo a secco del Ministero della giustizia, viene fornito a norma dell' del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, allegato B.
La matrice è composta di due parti: quella superiore è destinata alla verbalizzazione della richiesta e quella inferiore alla quietanza della somma riscossa; la figlia contiene la quietanza da consegnare alle parti e un estratto della matrice destinato al Ministero, giusta il successivo .
I capi degli archivi devono custodire i bollettari con la più scrupolosa cura. In caso di smarrimento, alterazione o distruzione di fogli, anche non adoperati, o di alcuna parte di essi, il Ministero può sottoporre il capo dell'archivio ad un'ammenda fino a L. 50, senza pregiudizio, ove del caso, di più gravi provvedimenti disciplinari o penali.
È vietato detenere in archivio bollette figlie distaccate dai bollettari.
Le quietanze che non siano ritirate dagli intestatari, quelle annullate e quelle rimaste in bianco, devono rimanere attaccate alle matrici per essere trasmesse al Ministero come al successivo .
Sulle bollette di quietanza non devono farsi cancellazioni, sostituzione di parole o di cifre se non mediante annotazione firmata dal titolare dell'archivio, a tergo della matrice, sull'estratto e sulla figlia. Nel resto sono estese ai bollettari degli archivi, in quanto possano applicarsi, le norme riguardanti i bollettari dei contabili dello Stato.
Le bollette figlie o quietanze devono essere compilate simultaneamente alle matrici; quelle non ritirate devono, in ogni caso, essere sempre firmate dal capo dell'archivio e munite della marca da bollo per quietanza.
Le somme riscosse, le quali al compimento dell'operazione risultassero eccedenti l'importo dovuto, saranno annotate in apposita colonna del libro giornale di cassa e rimborsate alle parti che ne facciano richiesta.
In caso di passaggio di gestione da uno ad altro titolare, nel relativo verbale di consegna dell'ufficio dovrà farsi anche risultare, nei modi stabiliti dalle istruzioni, la situazione dei bollettari di riscossione.
Per le operazioni compiute a richiesta di pubblica amministrazione, che abbia diritto alla esenzione anche dalle tasse di archivio, dev'essere compilata soltanto la parte superiore della matrice, indicandovi la data della richiesta e lo scopo di essa; così pure per gli atti a gratuito patrocinio i quali devono essere chiesti dalle parti e consegnati ad esse a mezzo del procuratore del Re, previa annotazione nel registro prescritto dall'art. 221 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326. In entrambi i casi, le richieste devono essere conservate per ordine di data nell'archivio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-9