Regolamento

Art. 25

In vigore dal 13 lug 1929
Nei primi otto giorni di ottobre, gennaio, aprile e luglio di ogni anno i capi degli archivi comunicano al Ministero, con apposito prospetto, in triplice esemplare, le riscossioni fatte e i pagamenti e i versamenti eseguiti nel corso del trimestre precedente, corredato: a) delle matrici dei bollettari di riscossione riguardanti le richieste ricevute dall'archivio nel trimestre precedente con la documentazione delle richieste di atti fatte per corrispondenza, come al precedente ; b) degli ordini di pagamento, siano essi emessi dal Ministero o dagli stessi capi d'archivio per le spese delegate, pagati nel trimestre precedente debitamente quietanzati dai creditori oppure documentati ai sensi dell'art. 314 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sui quali dev'essere annotata la data ed il numero dell'ordinativo tratto sul conto a deposito mod. B; c) delle matrici degli ordini di prelevamento tratti sul conto a deposito mod. B; d) di ogni altro documento riferentesi alle riscossioni o giustificativo delle spese e dei versamenti. Pel ritardo di tali adempimenti saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 337 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'ufficio amministrativo del Ministero, eseguiti i riscontri che ritenga necessari, trasmette i prospetti e i documenti allegati alla Ragioneria centrale, la quale, verificati la legalità delle spese, la regolarità della documentazione, nonché l'esatto accertamento delle entrate ai termini dell', lett. b), della legge sulla contabilità generale dello Stato, annulla, ove occorra, le bollette indebitamente emesse, e stralcia le spese irregolarmente fatte; appone nel resto il visto di regolarità e restituisce, munito di tale visto, un esemplare del prospetto al capo dell'archivio che lo conserva per allegarlo con i documenti prescritti al conto giudiziale da trasmettersi alla Corte dei conti come al precedente . Trasmette il terzo esemplare del prospetto alla Corte dei conti, la quale può chiedere, in tale occasione, la comunicazione di tutti o parte dei documenti di spesa dei quali credesse prendere visione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-25

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