Regolamento

Art. 30

In vigore dal 13 lug 1929
In dipendenza e in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento la Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia vigilerà che le scritture degli archivi siano costantemente in concordanza con quelle dell'Ufficio centrale e che i servizi contabili e di cassa procedano regolarmente, dando all'uopo le norme opportune e apportando, ove occorra, al modulario delle scritture occorrenti per la gestione degli archivi, le modifiche che saranno ritenute necessarie per la maggiore semplificazione dei servizi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-30

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