Regolamento
Art. 26
In vigore dal 13 lug 1929
Al 30 giugno di ogni anno, i fondi esistenti in ciascun conto a deposito mod. B che fossero eventualmente rimasti eccedenti i bisogni degli archivi, saranno riversati al conto corrente postale intestato al Ministero della giustizia e degli affari di culto.
All'uopo i capi degli archivi emetteranno un ordine di prelevamento dal proprio conto mod. B con clausola di commutazione dell'importo in versamento sul conto corrente postale anzidetto.
Al principio di ogni esercizio finanziario o anche a periodi più brevi, a giudizio dell'Amministrazione centrale, le somme che si reputano eccedenti i bisogni degli archivi saranno, a cura del Ministero, prelevate dal conto corrente postale e versate al fondo dei sopravanzi degli archivi notarili in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.
Il visto apposto dagli uffici suddetti non vincola il giudizio della Corte dei conti e non elimina nè attenua la responsabilità del capo dell'archivio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-26