Regolamento

Art. 27

In vigore dal 13 lug 1929
Sono applicabili ai capi degli archivi notarili, in quanto essi compiano funzioni di contabili, le disposizioni contenute negli articoli 181, 182, 183, 189 e 194 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. I servizi di tesoreria per gli archivi notarili sono disimpegnati personalmente dal capo di ciascun archivio che, a tutti gli effetti di legge, è il contabile dell'ente. Egli può delegare, sotto la sua responsabilità, ad altro impiegato di grado non inferiore all'11°, tali funzioni, per non oltre la durata di un mese nel corso dell'esercizio finanziario. Per una durata maggiore occorrerà l'autorizzazione del Ministero. Nel caso di passaggio di gestione il capo dell'archivio, nell'assumere le sue funzioni, deve procedere, in contraddittorio con quello cessante e con l'assistenza di un funzionario delegato dal Ministero della giustizia, alla ricognizione dello stato di cassa e della consistenza patrimoniale in confronto alle scritture dell'archivio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-27

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