Regolamento

Art. 24

In vigore dal 13 lug 1929
L'ultimo giorno di ogni mese i capi degli archivi, eseguito il versamento al conto corrente postale intestato al Ministero, procedono alla chiusura delle loro scritture finanziarie, ripetendo in tutte lettere le somme iscritte in cifre come riscossioni, pagamenti e versamenti complessivi del mese e apponendovi la propria firma. Contemporaneamente trasmettono all'Ufficio della ragioneria centrale l'estratto del giornale di cassa corredato dagli estratti delle matrici del bollettario di cui al precedente . Il procuratore del Re o il pretore, laddove il primo manchi, accerterà saltuariamente, su richiesta del Ministero della giustizia o anche di propria iniziativa, qualora lo ritenga opportuno, la eseguita chiusura mensile di cui sopra e lo stato di cassa, riferendone, quindi, se del caso, al Ministero stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-24

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