Regolamento

Art. 20

In vigore dal 13 lug 1929
Nei termini stabiliti dall'art. 77 della legge sulla contabilità generale dello Stato la Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia compila, in base agli elementi raccolti dagli archivi e ai provvedimenti emessi direttamente dal Ministero durante l'esercizio, il rendiconto generale dell'esercizio stesso e lo trasmette alla Ragioneria generale dello Stato, in allegato al bilancio del Ministero suddetto, e simultaneamente trasmette un altro esemplare del rendiconto alla Corte dei conti con tutti i documenti di spesa, mentre i documenti di entrata e di versamento del sopravanzo saranno allegati al conto giudiziale di cui al precedente . Parificati dalla Corte dei conti i rendiconti patrimoniale e finanziario degli archivi e quelli giudiziali dei contabili, sarà restituito a ciascun archivio un esemplare del rendiconto munito del decreto Ministeriale di approvazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-20

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