Regolamento
Art. 29
In vigore dal 13 lug 1929
I pensionati degli archivi notarili sono provvisti dal Ministero della giustizia di apposito libretto o certificato di iscrizione sul quale i capi degli archivi stessi annoteranno i pagamenti rateali, a misura che li eseguono. Tali pagamenti sono da essi disposti in base a ruoli conti correnti emessi, come per le altre spese fisse, dalla Ragioneria centrale.
Le competenze spettanti ai pensionati, a differenza delle altre spese fisse, possono essere pagate anche presso un archivio diverso di quello ove trovasi il ruolo, purchè il libretto del pensionato sia munito di fotografia, con firma autenticata senza spesa dal capo dell'archivio al quale l'impiegato apparteneva, e purchè l'annotazione dell'ultima rata di pensione pagata non sia anteriore a due mesi.
In tali casi però l'archivio che provvede al pagamento deve subito darne comunicazione a quello presso cui trovasi il ruolo conto corrente e al Ministero, indicando il numero del libretto e l'ultimo pagamento annotato in precedenza.
Analogamente potranno essere pagati presso un archivio diverso gli assegni agl'impiegati in aspettativa per infermità o in disponibilità, che ne facciano richiesta.
Sono estese, in quanto siano applicabili, per i pensionati degli archivi, le disposizioni contenute negli articoli 384 a 387 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sostituiti, alle delegazioni del tesoro e al Ministero delle finanze, rispettivamente gli archivi e il Ministero della giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-29