Regolamento
Art. 31
In vigore dal 13 lug 1929
Ogni altra disposizione contraria al presente regolamento è abrogata.
Nei casi non preveduti espressamente nel presente regolamento sono osservate le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Le norme riguardanti i conti patrimoniale, finanziario e giudiziale dell'esercizio hanno attuazione dal 1° luglio 1929 - Anno VII.
Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1928 il rendiconto sarà compreso in quello dell'esercizio 1928-1929.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia:
Rocco.
Il Ministro per le finanze:
Mosconi.
Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-31