Art. 31
Regolamento

Art. 31

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In vigore dal 13 lug 1929
Ogni altra disposizione contraria al presente regolamento è abrogata. Nei casi non preveduti espressamente nel presente regolamento sono osservate le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Le norme riguardanti i conti patrimoniale, finanziario e giudiziale dell'esercizio hanno attuazione dal 1° luglio 1929 - Anno VII. Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1928 il rendiconto sarà compreso in quello dell'esercizio 1928-1929. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per la giustizia: Rocco. Il Ministro per le finanze: Mosconi. Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-31