Art. 1

In vigore dal 13 lug 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 163 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; Visto l' del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143; Visto l'art. 644 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e controfirmato dal Ministro per le finanze e da quello per le comunicazioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Mosconi - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 285, foglio 120. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo