Art. 1
In vigore dal 13 lug 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 163 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l' del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143;
Visto l'art. 644 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e controfirmato dal Ministro per le finanze e da quello per le comunicazioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Mosconi -
Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 120. - Mancini.
Storico versioni
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