Regolamento

Art. 8

In vigore dal 13 lug 1929
Qualunque richiesta di notizie o di atti dev'essere accompagnata dal versamento dell'importo presunto dei corrispondenti diritti. Tale versamento, oltre che direttamente alla cassa dell'archivio, potrà essere eseguito dalle parti sul conto corrente postale di cui all', mediante l'apposito bollettino che sarà fornito dagli uffici postali o, in difetto, mediante vaglia emesso a favore del capo dell'archivio, il quale ne curerà la conversione in versamento sul conto corrente predetto. Anche le tasse d'iscrizione a repertorio possono essere versate in uno dei modi suddetti. È vietato ai funzionari degli archivi notarili di dare in alcun modo notizie dell'esistenza o meno di atti, o del contenuto di essi, senza il preventivo deposito dei diritti di ricerca e di lettura. Per le richieste di copie le parti sono obbligate a fornire all'archivio la carta occorrente o il relativo importo. È consentito alle parti di fare richieste per corrispondenza, ma, in tal caso, la corrispondenza dev'essere accompagnata dalla ricevuta del bollettino di versamento o del vaglia di cui sopra, e dev'essere allegata poi alla matrice del bollettario e con essa trasmessa al Ministero come è disposto nel seguente . Le trasgressioni a tali disposizioni sono passibili di giudizio disciplinare a carico dei funzionari responsabili, ai quali sarà altresì addebitato l'importo delle somme dovute e non percepite dalle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-8

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