Regolamento
Art. 3
In vigore dal 13 lug 1929
I fabbricati di proprietà degli archivi sono, di regola, destinati, nei limiti del bisogno, ad uso degli stessi enti che risiedono nel luogo ove sono posti tali immobili. La parte eccedente i bisogni stessi e gli altri immobili siti in sede diversa possono essere venduti, nelle forme stabilite per gli immobili dello Stato, in base a decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-3