Regolamento

Art. 4

In vigore dal 13 lug 1929
Il consegnatario responsabile, dei beni mobili ed immobili, è il capo dell'ufficio o dell'archivio, nella cui giurisdizione trovansi i beni stessi, o il funzionario che legalmente lo sostituisce.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-4

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