Regolamento

Art. 7

In vigore dal 13 lug 1929
I contratti interessanti gli archivi notarili sono approvati con decreto del Ministro per la giustizia. Se il loro ammontare sia superiore alle L. 20,000 essi devono essere anche comunicati alla Corte dei conti per la registrazione. Le locazioni attive devono essere precedute dal parere del Genio civile sul valore locativo degli immobili; quelle passive devono contenere la clausola risolutiva per il caso di soppressione dell'archivio. I contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione finché non sono approvati dal Ministero e, salvo i casi di constatata urgenza, non sono eseguibili che dopo tale approvazione. Saranno altresì presentati alla Corte dei conti i decreti che autorizzano spese per un importo superiore a L. 10,000, ai sensi dell' del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo