Regolamento

Art. 11

In vigore dal 13 lug 1929
L'anno finanziario per la gestione del Bilancio degli archivi notarili coincide con quello dello Stato. I risultati di tale gestione sono riassunti e dimostrati nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio. Le entrate e le spese, distinte in gestione degli archivi e in gestioni speciali, sono ordinarie e straordinarie, e sono ripartite in articoli e voci, e queste, ove occorra, in sottovoci. Costituiscono la gestione degli archivi per l'entrata: a) le rendite patrimoniali; b) il contributo dello Stato; c) i proventi e le altre entrate di archivio, compresi gli onorari proporzionali caduti in prescrizione, i quali devono essere presi in carico dall'archivio mediante bolletta di quietanza da allegarsi agli atti che vanno trasmessi trimestralmente al Ministero a norma del successivo ; d) i prelevamenti dal fondo dei sopravanzi. Per la spesa: a) le spese patrimoniali; b) le spese per personale in attività di servizio o in pensione e le altre spese di amministrazione e di ufficio; c) i contributi di previdenza; d) i rimborsi all'Erario dello Stato e il concorso nelle spese sostenute dallo Stato nell'interesse degli archivi; e) ogni altra spesa eventuale; f) un fondo di riserva per le spese impreviste. Costituiscono le gestioni speciali le entrate e le spese che fra loro si compensano e che riguardano partite di terzi o comunque non appartenenti alla gestione degli archivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-06;970#art-r-11

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